Protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 201/15 del 25 luglio 2006 è pubblicata la Decisione del Consiglio(2006/515/CE) del 18 maggio 2006 relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Nel novembre 2004 il Consiglio dell’UE h autorizzato la Commissione europea a partecipare, a nome della Comunità,alle trattative riguardanti una convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, negoziata in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). La Commissione ha partecipato a dette trattative, al pari degli Stati membri.
La convenzione, denominata poi “convenzione UNESCO”,è stata adottata in occasione della Conferenza generale UNESCO il 20 ottobre 2005 a Parigi, costituendo un pilastro pertinente ed efficace della promozione della diversità culturale e degli scambi culturali, cui tanto la Comunità, come enunciato nell’articolo 151, paragrafo 4 del trattato, che i suoi , attribuiscono l massima importanza. Essa contribuisce al rispetto reciproco e alla comprensione tra le culture a livello mondiale.
Il testo della convenzione UNESCO – che figura nell’allegato 1a della citata Decisione del Consiglio – è stata approvato a nome della Comunità e pertanto la Commissione rappresenterà la Comunità stessa alle sessioni degli organi istituiti dalla convenzione UNESCO, in particolare la Conferenza delle Parti di cui all’articolo 22 della stessa, e negozia a suo nome sulle questioni riguardanti la competenza di tali organi.
Si sottolinea che, fra i principali obiettivi, le linee direttrici della convenzione partono dal rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, enunciando che l diversità culturale può essere protetta e promossa solo se vengono garantiti i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, quali la libertà d’espressione, dell’informazione e della comunicazione, nonché la possibilità per gli individui di scegliere le proprie espressioni culturali. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere invocata per ledere o limitare i diritti umani e le libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo o garantiti dal diritto internazionale.

Fonte: Eur-Lex

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