Obiettivo è dare maggiore forza al singolo cittadino: un solo giudice, con un solo processo può condannare unimpresa a risarcire coloro ai quali ha provocato un danno. Infatti, la nuova disciplina consente ai consumatori danneggiati a causa di prodotti difettosi, oppure di comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, di unire le proprie forze per ottenere il risarcimento, mentre il ricorso al giudice da parte del singolo individuo potrebbe essere troppo oneroso.
In particolare, lazione tutela:
– i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica;
– i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
– i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
Dopo la class action dei consumatori, dal 15 gennaio 2010 anche gli utenti dei servizi pubblici hanno la possibilità di fare ricorso per i disservizi causati da inefficienze dellapparato pubblico o a causa di inadempimenti nellerogazione del servizio da parte di concessionari.
Ma a differenza di quanto avviene nel settore privato lazione collettiva nei confronti della pubblica amministrazione può essere promossa non tanto per avere un risarcimento al danno cagionato da inefficienza quanto per realizzare un controllo esterno di tipo giudiziale sulloperato delle pubbliche amministrazioni.
Cioè, lobiettivo della class action nei confronti della pubblica amministrazione è di indurre il soggetto pubblico o concessionario di servizi pubblici ad assumere comportamenti virtuosi nel suo ciclo di produzione.
La sentenza finale di accoglimento secondo quanto prevede il decreto legislativo n. 198 del 20 dicembre 2009, che attua i principi contenuti nellart. 4, comma 2, lettera l) della Legge delega 4 marzo 2009, n. 15 e ne detta la disciplina processuale ordina alla pubblica amministrazione o al concessionario di servizi pubblici di porre rimedio al disservizio ma non provvede al risarcimento delleventuale danno cagionato dallinefficienza, in quanto le disposizioni contenute mirano a realizzare un controllo esterno di tipo giudiziale sul rispetto, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli standard (di qualità, di economicità, di tempestività) loro imposti.
(LG-FF)