Classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2009 è pubblicato il Regolamento 16 marzo 2009 dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo riguardante il Regolamento concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 20°05, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 29).

Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l’attività svolta nel territorio della Repubblica italiana.

Nel titolo I del Regolamento (Disposizioni di carattere generale) vengono precisati i Rischi non assicurabili (ad esempio il rischio di ritiro o sospensione della patente di guida conseguente a violazioni del Nuovo Codice della strada o le prestazioni in natura di assistenza tecnica e sanitaria remunerate in forma diversa dal premio anticipato calcolato su basi tecnico-assicurative, offerte a domanda dell’utente anche in assenza di fortuità dell’evento generatore del bisogno; non costituiscono attività assicurativa le prestazioni di assistenza, di manutenzione e di riparazione offerte dal venditore di beni di consumo ai propri clienti, anche a fronte di un corrispettivo anticipato, in assenza di elementi tipici del rapporto assicurativo quali, in particolare, l’organizzazione imprenditoriale basata sulla comunione dei rischi e la determinazione del corrispettivo su basi tecnico-assicurative).

Il Titolo II affronta i “Criteri di classificazione dei rischi”, quali i rischi dei rami vita, come l’assicurazione sulla vita con prestazioni collegate a fondi di investimento o indici azionari, assicurazione contro le malattie gravi, assicurazione contro il rischio di non autosufficienza,operazione di capitalizzazione, assicurazione per il caso di decesso connessa a finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, rischi complementari., assicurazioni predette a garanzia di mutui per l’acquisto di immobili, polizze fideiussorie “a prima vista”, cioè che prvedono clausole di pagamento “a prima richiesta”, assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessioni del quinto dello stipendio, assicurazioni prestate a fronte di garanzie post vendita.

Il Capo II del Titolo II tratta i “Rischi dei rami danni” che vanno dall’annullamento di un viaggio con perdite pecuniarie ai rischi per perdite patrimoniali derivanti da insolvenze, fino alla responsabilità civile che copre il rischio dei danni prodotti dal lancio di paracadutisti.

(LG-FF)

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