Nel S.O. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007 è pubblicato il Decreto 20 febbraio 2007 del Ministro della Salute relativo allApprovazione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND).
Con il Decreto 20 febbraio 2007, il Ministro della Salute viene approvata la classificazione dei dispositivi medici di cui allallegato, elaborata dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD) ai sensi dellarticolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, n. 289 e dellart. 1, comma 409, lettera a) della legge 22 dicembre 2005,n. 266.
La classificazione di cui sopra, riferita ai dispositivi medici disciplinati dai decreti legislativi 14 dicembre 1992,n. 507, 24 febbraio 1997, n. 47, 8 settembre 2000,n. 332 e successive modificazioni, è destinata ad essere utilizzata in tutte le attività attinenti alla commercializzazione dei dispositivi sul territorio nazionale e alle attività di sorveglianza, vigilanza e certificazione da parte delle autorità competenti.
Come previsto dalla citata legge n. 266 del 2005, la CUD provvede, almeno una volta lanno, a riesaminare la CND, apportando le modifiche e gli aggiornamenti che si rendono necessari allo scopo di garantirne ladeguatezza per le finalità per le quali essa è stata definita. Nel caso specifico, la Commissione unica sui dispositivi medici ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione ed aggiornamento della CND e al completamento della stessa con linclusione dei dispositivi medico diagnostici in vitro.
La classificazione di cui sopra, riferita ai dispositivi medici disciplinati dai decreti legislativi 14 dicembre 1992,n. 507, 24 febbraio 1997, n. 47, 8 settembre 2000,n. 332 e successive modificazioni, è destinata ad essere utilizzata in tutte le attività attinenti alla commercializzazione dei dispositivi sul territorio nazionale e alle attività di sorveglianza, vigilanza e certificazione da parte delle autorità competenti.
Come previsto dalla citata legge n. 266 del 2005, la CUD provvede, almeno una volta lanno, a riesaminare la CND, apportando le modifiche e gli aggiornamenti che si rendono necessari allo scopo di garantirne ladeguatezza per le finalità per le quali essa è stata definita. Nel caso specifico, la Commissione unica sui dispositivi medici ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione ed aggiornamento della CND e al completamento della stessa con linclusione dei dispositivi medico diagnostici in vitro.
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