Codice appalti pubblici: in G.U. una Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sulla cauzione definitiva

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25-9-2007 la Determinazione 11 settembre 2007 che fornisce un’interpretazione dell’articolo 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2003 163/2006, in ordine alla riduzione del 50% della cauzione definitiva per le imprese in possesso di certificazione di qualita’.

Il provvedimento 11 settembre 2007 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici parte dalla premessa secondo cui “E’ stata di recente posta all’attenzione di questa Autorita’ una questione interpretativa concernente la cauzione definitiva che l’esecutore del contratto di appalto e’ tenuto a costituire a garanzia dell’adempimento delle prestazioni in esso dedotte.
Il quesito e’ stato posto da una societa’ che opera nel campo dei servizi con riferimento alla portata normativa dell’art. 40, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione all’estensione del beneficio inerente alla dimidiazione della cauzione (originariamente previsto per gli appalti di lavori pubblici) anche agli appalti di servizi e forniture.”

Inoltre “‘esigenza di un intervento interpretativo da parte dell’Autorita’ emerge anche da una recente interpellanza parlamentare in cui si contestano le modalita’ di determinazione della cauzione definitiva previste dall’art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, ritenute inadeguate per gli appalti di servizi e forniture, e al tempo stesso si evidenzia l’esigenza di fare chiarezza sull’applicabilita’ della riduzione del cinquanta per cento del deposito cauzionale anche agli appalti di servizi e forniture.
Stante il rilievo della questione ed al fine di dirimere l’illustrato contrasto interpretativo, l’Autorita’ ritiene necessario emanare il presente atto a carattere generale.”

Viene così chiarito dall’Autorità, a seguito di un’interpretazione giuridica del quadro normativo di riferimento, che “a) la riduzione del deposito cauzionale in misura del cinquanta per cento per le imprese in possesso della certificazione di qualita’ e’ applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture;
b) la garanzia fideiussoria definitiva, da prestare per l’esecuzione del contratto, e’ costituita, ai sensi dell’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006, sulla base “del 10 per cento dell’importo contrattuale”, con la conseguenza che l’IVA, imposta accessoria, peraltro variabile, non va inserita.”

AG

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