Codice privacy (D.Lgs. 196/2003): aumento sanzioni e altre modifiche con il D.L. 207/2008 recante proroga di termini

Il D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, che ha prorogato alcune disposizioni del D.Lgs. 81/08, ha anche apportato alcune importanti modifiche al D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della riservatezza

Il decreto-legge ha apportato le seguenti modifiche alle disposizioni in materia di tutela della riservatezza contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196:

1) la sanzione amministrativa per violazione dell’articolo 13 in materia di informativa di interessati è passata dal valore di 3.000-18.000 euro a 6.000-36.000 euro (articolo 161);

2) la sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla cessione dei dati è stata aumentata ed è ora di 10.000-60.000 euro (articolo 162);
3) la sanzione per omessa o incompleta notificazione è stata fissata in 20.000-120.000 euro (articolo 163);

4) la sanzione per omessa informazione o esibizione al Garante va ora da 10.000 a 60.000 euro (articolo 164).

Inoltre sono stati aggiunti all’art. 162 del D.Lgs. 196/03 i seguenti due commi:

«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell’articolo 33 o delle disposizioni indicate nell’articolo 167 e’ altresi’ applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all’articolo 33 e’ escluso il pagamento in misura ridotta.

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’articolo 154, comma 1, lettere c) e d), e’ altresi’ applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.”

In ultimo, è stato aggiunto l’articolo 164-bis (“Casi di minore gravità e ipotesi aggravate”), che prevede che:
“1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
2. In caso di più violazioni di un’unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.”

AG

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