Coke da petrolio e nozione di rifiuto

La sentenza della Corte di Giustizia europea, sezione III, del 15 aprile 2004 in merito all’ ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Gela su un procedimento penale a carico dell’ Agip Petroli.

Il coke da petrolio prodotto volontariamente, o risultante dalla produzione simultanea di altre sostanze combustibili petrolifere, in una raffineria di petrolio ed utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffineria e di altre industrie non costituisce un rifiuto ai sensi della direttiva del Consiglio UE 15 luglio 1975, 75/442/CE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia europea, Sezione III, con sentenza del 15 gennaio 2004 nel procedimento C-235/02 avente per oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte, a norma dell’ art. 234 CE, dal G.I.P. del Tribunale di Gela in procedimento penale a carico di alcuni dirigenti della raffineria di petrolio di Gela gestita dall’ AGIP Petroli, accusati in particolare di non aver rispettato la legislazione italiana in materia di rifiuti. La direttiva 75/442/CEE è stata recepita nell’ ordinamento italiano con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e sui rifiuti di imballaggio. Tale decreto legislativo definisce i rifiuti in maniera identica alla direttiva 75/442 e per la gestione di certi tipi di rifiuti esso esige un’ autorizzazione amministrativa, mentre in altri casi la mancanza di autorizzazione è sanzionata penalmente. Con l’ emanazione del decreto legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l’ individuazione della disciplina relativa all’ utilizzazione del coke da petrolio ( pet-coke) negli impianti di combustione, lo stesso coke da petrolio è stato escluso, da un lato, come combustibile per uso industriale dal campo di applicazione del decreto legislativo 22/97 e, dall’ altro, ha disciplinato il suo utilizzo negli impianti di combustione secondo alcune modalità, come, ad esempio, nei processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purchè le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia. Poiché dagli atti risulta che il coke da petrolio viene utilizzato a Gela come componente principale del combustibile usato per far funzionare la centrale integrata di cogenerazione che soddisfa il fabbisogno di vapore e di elettricità della raffineria, tali condizioni di produzione e di utilizzo hanno portato la Corte di Giustizia europea a sentenziare di escludere, in questo caso, la definizione di rifiuto, ai sensi dell’ art. 1, lett. A) della direttiva 75/442.

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