Nuove restrizioni all’ import-export di prodotti chimici pericolosi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 123/27 del 27-4-2004, il Regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione del 26 aprile 2004.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 123/27 del 27 aprile 2004 è pubblicato il Regolamento(CE)n.775/2004 della Commissione del 26 aprile 2004 che modifica l’ allegato 1 del Regolamento(CE)n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ esportazione e l’ importazione di prodotti chimici pericolosi.Il Regolamento(CE) di cui viene modificato l’ allegato 1, attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato(PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’ 11 settembre 1998 e approvata dalla Comunità europea con Decisione 2003/106/CE del Consiglio. L’ allegato 1 dello stesso regolamento(CE) consta di tre parti contenenti, rispettivamente, l’ elenco dei prodotti chimici cui si applica la procedura di notifica d’ esportazione, l’ elenco dei prodotti chimici ritenuti idonei ad essere assoggettati alla procedura di notifica PIC e l’ elenco dei prodotti chimici cui si applica la procedura PIC ai sensi della convenzione di Rotterdam. Alla luce di varie decisioni CE adottate nel 2004, nel contesto della direttiva 91/414/CE del 15 luglio 1991 relativa all’ immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, nonché della direttiva 2003/53/CE del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi e, infine, tenendo conto di quanto stabilito in occasione della decima seduta della Commissione intergovernativa (Intergovernmental Negotiating Committe – INC) della citata convenzione, tenutasi nel novembre 2003, l’ Allegato 1 del Regolamento (CE) n.304/2003 viene modificato, inserendovi i fitosanitari come l’ amitraz, l’atrazina, il fention e la simazina, le sostanze e preparati pericolosi come il nonilfenolo, il nonilfenolo etossilato, formulati in polvere contenenti benomyl, carbofuram e tiram, il DNOC e i suoi Sali ( ad esempio sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio). Alla voce ” fibre di amianto” sono aggiunte l’ actinolite, l’ antofillite, l’ amosite, la crocidolite e la tremolite.Il nuovo regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri della Comunità.

Fonte: Eur-Lex

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