Le distanze tra fabbricati (per i soli fini edilizi): saranno stabilite con leggi regionali;.
I Comuni decideranno sulla esclusione della Scia per la ricostruzione di edifici demoliti nei centri storici (con potere sostitutivo regionale e statale in caso di inerzia).
Distanze.
È stata introdotta una modifica al testo unico per l’edilizia in materia di limiti di distanza tra fabbricati (nuovo articolo 2-bis del dpr 380/2001).
La nuova disposizione consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al dm n. 1444/1968: il decreto, all’articolo 9, fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee.
Pertanto le regioni e le province autonome possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
Rimane allo Stato il potere legislativo sulle distanze con riferimento alla regolamentazione del diritto di proprietà.
Fonte: ItaliaOggi