La comunicazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 306/25 del 10 dicembre 2004 e riguarda i titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della Direttiva 90/396/CEE del Consiglio del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.
La Comunicazione della Commissione nellambito dellapplicazione della direttiva 90/396/CEE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 306/25 del 10 dicembre 2004 riporta i titoli e i riferimenti di norme armonizzate, ai sensi della citata direttiva, come il documento di riferimento, il riferimento della norma sostituita e la data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita.
Ricordiamo che la direttiva 90/396/CEE del Consiglio del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, riguarda in particolare gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, lilluminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dellacqua non superiore a 105° C. Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio di calore attrezzati con i bruciatori precitati ; – i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata dai corpi di scambio calore attrezzati con i generatori precitati, quali sono commercializzati separatamente per uso dei professionisti e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas. Sono esclusi dal campo di applicazione gli apparecchi destinati specificatamente ad essere utilizzati in processi industriali di stabilimenti industriali.
Ricordiamo che la direttiva 90/396/CEE del Consiglio del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, riguarda in particolare gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, lilluminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dellacqua non superiore a 105° C. Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio di calore attrezzati con i bruciatori precitati ; – i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata dai corpi di scambio calore attrezzati con i generatori precitati, quali sono commercializzati separatamente per uso dei professionisti e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas. Sono esclusi dal campo di applicazione gli apparecchi destinati specificatamente ad essere utilizzati in processi industriali di stabilimenti industriali.
Fonte: Eur-Lex
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