Comunicazione elettronica: nuove procedure sulle controversie tra operatori.

Nel S.O. n. 198 della Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2008 è pubblicata la Deliberazione 25 giugno 2008 n.352/08/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa al “Regolamento concernente la risoluzione di controversie tra operatori di comunicazione elettronica”.

La Deliberazione del 25 giugno 2008 stabilisce che sono rimesse all’Autorità delle comunicazioni le controversie fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, aventi a oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, dalla direttiva quadro, dalle direttive particolari, da provvedimenti dell’Autorità ovvero da altre fonti, anche negoziali, che ne costituiscono attuazione.

Il procedimento ha inizio su istanza di una delle parti. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale, o da un procuratore munito di procura speciale. Ed è consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

Il deferimento della soluzione della controversia all’Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l’autorità giudiziaria.

La definizione deve avvenire entro quattro mesi decorrenti dal ricevimento dell’istanza.

Nella prima udienza di comparizione, il responsabile del procedimento tenta la conciliazione. In caso di esito negativo del tentativo, va avanti l’attività istruttoria. Esaurita tale fase, la documentazione è trasmessa alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità per le decisioni.

(LG-FF)

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