Il procedimento ha inizio su istanza di una delle parti. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale, o da un procuratore munito di procura speciale. Ed è consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.
Il deferimento della soluzione della controversia allAutorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita lautorità giudiziaria.
La definizione deve avvenire entro quattro mesi decorrenti dal ricevimento dellistanza.
Nella prima udienza di comparizione, il responsabile del procedimento tenta la conciliazione. In caso di esito negativo del tentativo, va avanti lattività istruttoria. Esaurita tale fase, la documentazione è trasmessa alla Commissione per le infrastrutture e le reti dellAutorità per le decisioni.
(LG-FF)