Al punto 48 dellaccordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sua gestione finanziaria, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno autorizzato, con la decisione 2008/371/CE, il trasferimento agli esercizi successivi degli stanziamenti non utilizzati nel 2007 in conseguenza di ritardi nelladozione di determinati programmi operativi.
Poiché larticolo 74 del regolamento(CE) n. 1198/2006 del Consiglio prevede che il primo impegno di bilancio sia reso disponibile prima delladozione, da parte della Commissione, della decisione che approva il programma operativo e che larticolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, prevede che limpegno della spesa sia preceduto da una di finanziamento adottata dallistituzione o dalle autorità d questa delegate, si è reso opportuno modificare la decisione C(2006)4332.
Pertanto lallegato I della presente decisione sostituisce lallegato I della decisione C(2006)4332).
(LG-FF)