Comunione legale tra coniugi

Sancito dalla Cassazione un ulteriore principio di diritto in materia di beni rientranti nella comunione legale tra coniugi di cui all’art.177 cod.civ.

La Corte di Cassazione Civile, sezione I, con sentenza del 20
gennaio 2006 n. 1197, ha espresso un pregnante principio di diritto in materia di
beni rientranti nella comunione legale tra coniugi di cui all’art.177
cod.civ. In particolare, la Corte ha ritenuto che il danaro, ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale di un coniuge, rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge stesso anche quando esso venga dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente in costanza di
matrimonio. Essa ha ritenuto che detta titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il danaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione al capitale stesso ne è d’altro canto configurabile come acquisto nel senso indicato dall’art. 177, primo comma, lettera a) cod. civ., cioé come un’operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante.

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