Professioni: in G.U. ll Decreto Ricognizione principi fondamentali

La Gazzetta Ufficiale N. 32 del 8 Febbraio 2006 pubblica il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n.30 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”

1. Il decreto legislativo n. 30/06 individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e smi. —-
2. Le regioni esercitano la potesta’ legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II. —– 3. La potesta’ legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale. —– 4. Nell’ambito di applicazione del presente decreto non rientrano:
la formazione professionale universitaria; la disciplina dell’esame di Stato previsto per l’esercizio delle professioni intellettuali, nonche’ i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l’esercizio professionale; l’ordinamento e l’organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi
o i ruoli nazionali previsti a tutela dell’affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l’equipollenza, ai fini dell’accesso alle professioni, di quelli conseguiti all’estero. —– Art. 2: Art. 2.
Liberta’ professionale. 1. L’esercizio della professione, quale espressione del principio della liberta’ di iniziativa economica, e’ tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purche’ non contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione.
(omissis)
(Dirres)

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