Concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2010 è pubblicato il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 198 relativo alla “Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni”.

La direttiva 2008/63/CE della Commissione europea, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE n. 162 del 21 giugno 2008.

Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite qualik definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e l’obbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

Per quanto riguarda l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica, l’articolo 2 del presente decreto legislativo stabilisce che:
“1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) numero 1) che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.
“2.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello Sviluppo Economico, adotta ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volo a disciplinare:
a) le definizione dei requisiti di qualificazione tecnico- professionali che devono possedere le imprese per l’inserimento nell’elenco delle imprese abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1;
b) le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione per l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interaccia delle rete pubblica;
c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);
d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);
e) le caratteristiche e i contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;
f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.

Chiunque nell’attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

(LG-FF)

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