L’ Ordinanza 20 novembre 2003, n. 27 del TAR dell’ Emilia Romagna e la decisione del Consiglio regionale della Toscana che ” sterilizza” il decreto governativo sul condono edilizio.
La nuova disciplina sul condono edilizio, conseguente all’ entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 269/2003, approvato in via definitiva dall’ aula della Camera dei Deputati nella seduta del 20 novembre 2003, ha suscitato non poche polemiche non soltanto a livello politico ( l’ opposizione parlamentare si è decisamente schierata contro il provvedimento) ma ha creato anche non poche controversie a livello istituzionale e giuridica, ritenendo il provvedimento stesso privo di legittimità costituzionale. Nel link, riportiamo due documenti che ci sembrano, in proposito, molto significativi: l’ Ordinanza 20 novembre 2003, n. 27 del Tribunale Amministrativo dell’ Emilia-Romagna-sezione di Parma e il “no” pronunciato dal Consiglio regionale della Toscana al condono edilizio, confermando la validità della normativa regionale in materia, ” sterilizzando” di fatto l’ applicabilità delle norme governative in Toscana. Secondo l’ Ordinanza citata del TAR dell’ Emilia Romagna ” le norme sul condono prendono atto di una situazione di illegalità di massa che si intende ricondurre, per esigenze di carattere economico-sociale e contemporaneamente per esigenze di bilancio che spingono a ricercare spasmodicamente pronte risorse finanziarie, nell’ alveo del diritto, con attribuzione ad una fattispecie mediatrice ( l’ autodenuncia) dell’ efficacia di estinzione dell’ illegalità; ma alcune sentenze della Corte Costituzionale sottolineano che tale esercizio del potere di clemenza deve avere carattere di eccezionalità e di chiusura di un’epoca, perché in caso contrario non si giustificherebbe il contrasto insito nella natura per così dire premiale dell’ abusivismo con il comportamento della maggioranza dei cittadini onesti e osservanti della legge, con conseguente violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di buona amministrazione
.Né sembra poter giustificare una siffatta e rinnovata misura la semplice considerazione delle esigenze di natura finanziaria, che ormai ricorrono in modo del tutto ordinario e permanente, anche se non si tenga conto delle ingenti risorse 8 che fra l’ altro bilanciano le entrate del condono) necessarie agli Enti locali per oneri urbanizzativi e misure di inserimento delle costruzioni abusive nel contesto dei piani regolatori”. Sembra pertanto che il legislatore statale abbia esorbitato dalla sua competenza che consiste nella semplice emanazione dei principi fondamentali, che non possono essere di dettaglio o addirittura regolamentari. Né può fondatamente affermarsi che nella specie si tratta di principi generali dell’ ordinamento giuridico e di riforma fondamentale economico-sociale: si tratta invece soltanto di introduzione di un sistema moralmente discutibile per reperire subito e comunque risorse finanziarie”. E pertanto il TAR dell’ Emilia-Romagna, ritenuta d’ ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’ art. 32 del D.L. 30/09/2003 n. 269 per contrasto con gli articoli 3, 9.2° comma, 32, 1° comma,97, 1° comma, 117,3° comma della Costituzione ha ordinato la notificazione della Ordinanza emessa alle parti in causa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. La presa di posizione della Regione Toscana, si richiama proprio al citato art. 32 del D.L. 269/2003 che stabiliscono le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria: da ciò deriva l’ inattuabilità del condono 2004 nelle regioni che prevedono esplicitamente di non applicarlo nei propri territori, anche in conformità del Titolo V della Costituzione, e comunque garantendo la salvaguardia delle competenze delle autonomie locali sul governo del territorio. E così l’ approvazione in Consiglio regionale della legge che conferma la validità della della normativa regionale in materia edilizia, ” sterilizza” il condono in Toscana, dato da ” una legge che incoraggia l’ abusivismo”.
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