Sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010 è pubblicato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano lAccordo 29 aprile 2010 tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2p004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulligiene dei prodotti alimentari.
Le presenti dionee-guida, tenuto conto delle indicazioni di cui allaccordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome hanno lobiettivo di fornire agli operatori del settore alimentare ed agli organi di controllo istruzioni i n merito allapplicazione del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sulligiene dei prodotti alimentari, nonché di precisare talune parti del sopracitato regolamento.
Le disposizioni del Regolamento CE si rivolgono a tutti gli operatori del settore alimentare, dettando norme di igiene generale previste ai fini della sicurezza alimentare e sono propedeutiche alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale di cui ai regolamenti CE 853/2p004 e n. 854/2004.
Spetta ai Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) delle A.S.S. de,lla Regione, attraverso i Servizi igiene alimenti e nutrizione e Servizi veterinari igiene alimenti di origine animale, ciascuno per la parte di propria competenza, condurre la verifica dellapplicazione del Regolamento sulla base delle indicazioni fornite dalle presenti Linee guida o di specifiche e più puntuali precisazioni del Ministero della Salute e della Regione, secondo i principi generali previsti dal Regolamento CE n. 882/2004. Tale regolamento (CE) su applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonchè alle esportazioni fermi restando requisiti più specifici relativi alligiene degli alimenti.
Il Regolamento CE n. 852/2004 si applica anche alla produzione primaria, comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria. Esso di applica, inoltre, al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal luogo di produzione ad uno stabilimento.
Le disposizioni del Regolamento CE si rivolgono a tutti gli operatori del settore alimentare, dettando norme di igiene generale previste ai fini della sicurezza alimentare e sono propedeutiche alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale di cui ai regolamenti CE 853/2p004 e n. 854/2004.
Spetta ai Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) delle A.S.S. de,lla Regione, attraverso i Servizi igiene alimenti e nutrizione e Servizi veterinari igiene alimenti di origine animale, ciascuno per la parte di propria competenza, condurre la verifica dellapplicazione del Regolamento sulla base delle indicazioni fornite dalle presenti Linee guida o di specifiche e più puntuali precisazioni del Ministero della Salute e della Regione, secondo i principi generali previsti dal Regolamento CE n. 882/2004. Tale regolamento (CE) su applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonchè alle esportazioni fermi restando requisiti più specifici relativi alligiene degli alimenti.
Il Regolamento CE n. 852/2004 si applica anche alla produzione primaria, comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria. Esso di applica, inoltre, al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal luogo di produzione ad uno stabilimento.
(LG-SP)
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