Registrazione della movimentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope

Sulla G.U. n. 121 del 26/05/2010 è pubblicato il Decreto 11 maggio 2010 del Ministro della Salute recante “Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al DPR 9/10/90, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

La registrazione delle movimentazioni delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e
e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al Testo unico ( DPR 9 0ttobre 1990,n.309)
può essere effettuata, in alternativa al registro cartaceo, utilizzando un registro informatico delle
delle sostanze , dei medicinali e delle composizioni, tenendo conto di quanto sotto specificato:
a) il registro informatico è unico ed è realizzato con modalità tecniche idonee a visualizzare e a stampare le registrazioni separatamente per singola sostanza, medicinale o composizione;
b) ogni movimento è registrato a sistema informatico contestualmente alla effettiva movimentazione della sostanza, medicinale o composizione;
c) ogni movimento viene memorizzato a sistema informatico utilizzando due numeratori:
1) numeratore cronologico assoluto di progressione numerica dei movimenti nell’anno di calendario;
2) numeratore cronologico della sostanza, medicinale o composizione, di progressione numerica dei movimenti nell’anno di calendario relativi a quella sostanza, medicinale o composizione;
d) in ogni caso sono specificate l’origine, la destinazione e la giacenza della sostanza, medicinale o composizione;
e) è riportato il riferimento all’opportuno documento che giustifica l’entrata o l’uscita della sostanza, del medicinale o della composizione, che deve essere consultabile anche separatamente dal sistema informatico;
f) il registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni prevede la registrazione di “chiusura a annuale”, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 62 del Testo unico, secondo lo schema grafico e del contenuto di informazioni di cui all’allegato 1 del presente decreto (chiusura annuale), il registro informatico prevede inoltre una registrazione “di periodo”, da effettuarsi con frequenza almeno mensile, secondo lo schema grafico di cui all’allegato 2 ( registrazione di periodo) del presente decreto;
g) la registrazione di periodo e la registrazione di chiusura annuale delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni sono stampate e archiviate fisicamente, oppure, in alternativa alla stampa, conservare su supporti informatici in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’art.71 di tale decreto;
h) Fatto salvo il ricorso alle modalità di conservazione sostitutiva di cui alla lettere g), il responsabile della tenuta del registro indica, per le rispettive registrazioni di periodo e di chiusura annuale, il numero di pagine stampate apponendo la propria firma e la data sull’ultima pagina;
i) I dati contenuti nel sistema informatico e le relative stampe o conservazioni sostitutive di periodo e di chiusura a annuale sono conservati in conformità a quanto previsto dal Testo unico ;
j) L’obbligo di vidimazione, di cui all’art. 60, comma 1, del Testo unico, è sostituito per il registro informatico delle sostanze, dei medicinali e delle composizioni, dalla comunicazione di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b).

(LG-SP)

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