Conferenza Stato Regioni: bonifica siti contaminati, emendamenti a Decreto

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, nella riunione del 10 dicembre, un documento per il parere sul provvedimento che converte in legge il DL 165/2014 che contiene disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali.

Si tratta di un parere positivo condizionato all’accoglimento di un emendamento all’articolo 1 con cui si chiede la possibilità di realizzare interventi e opere di bonifica escludendoli dal patto di stabilità interno.
Emendamento che comunque è stato poi incluso nel documento delle Regioni relativo al Ddl di stabilità.

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata
L’articolo 1 del disegno di legge in oggetto provvede ad eliminare l’esclusione dal patto di stabilità interno per le spese relative agli interventi sui siti inquinati di proprietà degli enti territoriali disposta dall’articolo 34, comma 7 del d.l. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014. Si legge nella relazione di accompagnamento che tale modificazione della norma appena entrata in vigore si rende necessaria in quanto la previsione era priva di copertura finanziaria e dunque non coerente con l’articolo 81 della Costituzione.
Sul punto si evidenzia come l’esclusione degli interventi di bonifica dal patto di stabilità sia una disposizione necessaria per gli enti territoriali che, pur disponendo di risorse finanziarie da destinare ad interventi di bonifica necessari, non possono procedere ad appaltare i lavori in quanto “bloccati” dal rispetto del patto di stabilità.
Tale articolo inoltre non presenta la problematica della copertura finanziaria che va verificata, non a livello statale ma caso per caso dai singoli Enti territoriali.
A tal proposito si ricorda che l’articolo 250 del d.lgs. 152/2006 prevede ad oggi interventi a carico delle Amministrazioni comunali e regionali in danno, per i quali sono già disponibili significative risorse che devono poter essere spese al fine della salvaguardia del territorio, al di fuori del patto di stabilità interno.

Gli interventi di bonifica sono volti al recupero e al riutilizzo di aree, nonché alla risoluzione di problematiche interferenti con la salute umana e con la salubrità dell’ambiente e ciò non può che renderli prioritari nella programmazione e nella previsione di spesa. L’esclusione dal patto di stabilità risulta la conditio sine qua non per garantire, nei tempi stabiliti, la realizzazione degli interventi e l’utilizzo delle risorse destinate ai progetti di bonifica.
Alla luce di tali considerazioni la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento del seguente emendamento all’articolo 1, comma 1:
“Il comma 7 dell’articolo 34 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è cosi sostituito: “7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l’esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area”.

Fonte: Regioni

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