Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha emanato la Circolare n. 16 del 4 febbraio 2008 avente per oggetto : “Art. 2, commi 452-456, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26,31,36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.Lgs 151/2001 (T.U. della maternità/paternità.

La Circolare INPS n. 16 del 4 febbraio 2008 precisa che:

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) spetta per un periodo di cinque mesi dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche durante il periodo di permanenza all’estero. Nell’ipotesi di affidamento il congedo spetta per un periodo di tre mesi e non può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento.

2. Il padre lavoratore può fruire del congedo di cui sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa non se ne avvalga.

3. Il congedo parentale di cui al Capo V del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità) può essere fruito dai genitori adottativi e affidatari entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore adottato o affidato.

(LG-FF)

Fonte: INPS

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