Responsabilità disciplinare nella P.A. e sicurezza sul lavoro: in G.U. Direttiva Ministeriale

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008 la Direttiva 6 dicembre 2007, n. 8 del Ministero per le riforme nella Pubblica amministrazione, che include la salute e sicurezza come parametro ai fini dell’applicazione dei principi di valutazione dei comportamenti nelle p.a. (responsabilità disciplinare).

La Direttiva premette che “l’attribuzione all’area dirigenziale del ruolo e dei poteri del datore di lavoro, impone una continua ed attenta disamina in merito alla condotta mantenuta dal personale assegnato alle varie strutture, sia sotto il profilo dell’esatto adempimento delle prescrizioni contrattuali che della conformita’ alle regole deontologiche previste per i dipendenti pubblici.
Le prestazioni lavorative di tutti coloro che agiscono all’interno degli apparati pubblici devono garantire non il semplice ossequio alle prescrizioni contrattuali, ma una completa adesione ai valori che sormontano l’azione delle pubbliche
amministrazioni.”

E più avanti, nel punto dedicato alla “valutazione delle condotte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni alla luce del Codice di comportamento”, si legge che “con riferimento alle sanzioni del rimprovero verbale o scritto (censura) o della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, i contratti collettivi associano, generalmente, tale misura alla «a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonche’ dell’orario di lavoro; b)
condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilita’, debba espletare azione di vigilanza; d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia
derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300; f) insufficiente rendimento» (cosi’ l’art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).”

AG

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