Consumi di medicinali in ambito ospedaliero: istituita banca dati per il monitoraggio.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2009 è pubblicato il Decreto 4 febbraio 2009 del Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali sulla “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero”.

Per monitorare i consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, tendente a ridurre gli sprechi di denaro pubblico, è stata istituita un’apposita banca dati in seno al nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), la cui realizzazione sarà a cura del Ministero del lavoro, ella salute e delle politiche sociali.

Questo database dovrà essere pienamente integrato con la banca dati per il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto e con quella per il monitoraggio dei medicinali nel canale distributivo. L’istituzione di tale flusso informativo ed il suo sistema di funzionamento (quali informazioni costituiscono modalità e tempi della trasmissione, ecc.) sono i soggetti principali del decreto ministeriale datato 4 febbraio 2009.

I farmaci i cui movimenti dovranno essere registrati nel data base sono non solo quelli destinati al consumo interno degli ospedali, ma anche quelli resi dai laboratori, ambulatori e altri tipi di strutture territoriali alle farmacie distrettuali, tutti quelli per uso umano dotati di codice di autorizzazione all’immissione in commercio, i gas medicinali, quelli preparati in farmacia secondo la prescrizione di un medico per un singolo paziente (detti “formule magistrali”), quelli detti “formule officinali” (cioè quelli preparati secondo le indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione europea) e quelli esteri non autorizzati all’immissione in commercio in Italia.

Per permettere il recepimento di queste disposizioni da parte di tutte le regioni e province autonome, in fase di prima attuazione,è ammessa l’omissione dell’invio del regime di attività solo fino al 31 dicembre 2010.

(LG-FF)

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