La modifica al Regolamento (CE) n. 466/2001
A decorrere dal 5 aprile 2002 è entrato in vigore nella Comunità europea il Regolamento (CE) n. 472/2002 della Commissione del 12 marzo 2002 che modifica il Regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nella derrate alimentari, pubblicato nella G.U.C.E. L 75/18 del 16 marzo 2002. I contaminanti presi in considerazione e di cui viene prudentemente richiesta una riduzione all’ esposizione sono in particolare le aflatossine e l’ ocratossina A. Le aflatossine, e particolarmente l’ aflatossina B1, sono sostanze a carattere cancerogeno-genotossico. Per questo tipo di sostanze – secondo la Commissione – non esiste alcuna soglia al di sotto della quale non si riscontrino effetti negativi. Pertanto non è possibile fissare una dose giornaliera tollerabile. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche, nonché dei progressi compiuti nelle pratiche di produzione e stoccaggio, non è possibile impedire lo sviluppo delle suddette muffe ed eliminare quindi completamente la presenza di aflatossine nelle spezie. Pertanto il nuovo regolamento ha fissato limiti ” al livello più basso ragionevole”. Per quanto riguarda l’ Ocratossina A è scientificamente accertato che si tratta di una micotossina con proprietà cancerogene, nefrotossiche, teratogene, immunotossiche e forse neurotossiche, prodotta da diversi funghi ( delle specie Penicillium e Aspergillus). E’ naturalmente presente in una serie di prodotti vegetali quali cereali, chicchi di caffè, cacao e frutta secca, in tutto il mondo. E’ stata individuata in prodotti quali cereali, caffè, vino, birra, succo d’uva e anche in prodotti di origine animale, cioè il rognone dei suini. Le indagini sulla frequenza e sulla concentrazione di ocrotossina A in campioni di alimenti e di sangue umano indicano che i prodotti sono spesso contaminati. Secondo il parere del Comitato scientifico dell’ alimentazione umana ritiene che sarebbe prudente ridurre il più possibile l’ esposizione all’ ocratossina A, in modo da avvicinarsi al limite inferiore della gamma delle dosi ammissibili giornaliere, fissato dal nuovo regolamento a 3 ng/kg o peso corporeo giorno per tutti i prodotti derivati dai cereali, a 5 ng/kg o peso corporeo/giorno per i cereali non lavorati e a 10 ng/kg o peso corporeo/giorno per i frutti essiccati della vite. Per quanto riguarda i tenori massimi di ocratossina A nella frutta secca, nel caffè crudo e torrefatto e nei prodotti a base di caffè, nel vino, nella birra nel succo d’uva, nel cacao e nei prodotti a base di cacao, la Commissione si è riservata di riesaminare le disposizioni del precedente Regolamento entro il 31 dicembre 2003.
Fonte: Eur-Lex
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