Uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche

La Posizione Comune (CE) n. 19/2002 definita dal Consiglio il 4 dicembre 2001

Sulla G.U.C.E. C 90 E/12 del 16 aprile 2002 è pubblicata la Posizione Comune (CE) n. 19/2002 definita dal Consiglio il 4 dicembre 2001 in vista dell’ adozione del Parlamento europeo e del Consiglio di una direttiva sulla restrizione dell’ uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Scopo della direttiva in procinto di essere adottata è quello di limitare l’ uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche non solo in funzione della tutela della salute umana ma specificatamente in funzione del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti delle citate apparecchiature. Pertanto, ai fini prevenzionistici, entro il 1° gennaio 2007 gli Stati membri dovranno provvedere affinchè queste apparecchiature di nuova produzione immesse sul mercato non contengano innanzitutto piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenil polibromurati (PBB) e/o etere di difenile polibromurato (PBDE). Conseguentemente, tenendo presente l’ adattamento al progresso tecnico e scientifico, nell’ uso di queste sostanze pericolose, i produttori delle apparecchiature dovranno: a) stabilire, se necessario, valori massimi di concentrazione al di sotto dei quali è tollerata la presenza di queste sostanze nei materiali e componenti specifici delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; b) esonerare materiali e componenti delle apparecchiature se l’ uso delle sostanze pericolose in questi materiali e componenti è tecnicamente o scientificamente inevitabile, oppure se gli impatti negativi per l’ ambiente e/o la salute causati dalla sostituzione possono superare i relativi benefici per l’ambiente e/o la salute. La nuova direttiva dovrà essere applicata ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti, come la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, sulle pile e sugli accumulatori contenenti sostanze pericolose. Non appena saranno disponibili nuove prove scientifiche e tenendo conto del principio di precauzione, dovrà essere esaminata la possibilità di limitare o eliminare l’ uso di altre sostanze pericolose, da sostituire con alternative più rispettose dell’ ambiente che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori. Le esenzioni dall’ obbligo di sostituzione devono essere concesse se la sostituzione non è possibile dal punto di vista scientifico e tecnico oppure se gli impatti negativi per l’ambiente o per la salute causati dalla sostituzione possono superare i benefici per le persone e l’ ambiente legati alla sostituzione. La sostituzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere effettuata, ovviamente, in modo compatibile con la salute e la sicurezza degli utilizzatori delle apparecchiature stesse.

Fonte: Eur-Lex

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