Sistema di scambio emissioni ad effetto serra

Una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra all’ interno dell’ Unione europea ha lanciato in tutta l ‘ Europa un ampio dibattito sull’ opportunità e sulle modalità di funzionamento di un meccanismo che consenta lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra all’ interno dell’ Unione europea. Il Programma europeo per il cambiamento climatico ha prospettato una serie di politiche e di misure comuni, da definire attraverso un processo di consultazione aperto a tutti i soggetti interessati, fra le quali assume rilievo una disciplina per lo scambio delle emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità sul citato Libro verde. Nelle sue conclusioni dell’ 8 marzo 2001, il Consiglio ha riconosciuto la particolare importanza del Programma europeo per il cambiamento climatico e dei lavori basati sul Libro verde ed ha sottolineato l’ urgenza di avviare iniziative concrete a livello comunitario. E’ partendo da tale premessa che il 23 ottobre 2001 è stata presentata alla Commissione europea la ” Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ” ( pubblicata sulla G.U.C.E. C 75 E/33 del 26 marzo 2002) , direttiva adottata il 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’ inquinamento e che istituisce una disciplina generale per la prevenzione e il controllo dell’ inquinamento mediante la quale possono essere rilasciate autorizzazioni per l’emissione di gas a effetto serra.Il Sesto programma di azione per l’ambiente: “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” individua nel cambiamento climatico un tema prioritario per le iniziative della Comunità, tra cui l’istituzione di un sistema paneuropeo per lo scambio di emissioni. Questo programma riconosce che la Comunità si è impegnata ad operare, tra il 2008 e il 2012, una riduzione dell’ 8% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a più lungo termine, occorrerà che tali emissioni diminuiscano per il 70% circa rispetto al livello del 1990. La nuova Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre a modificare la Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 in modo da evitare che vengano fissati valori limite per le emissioni dirette di gas ad effetto serra provenienti dagli impianti contemplati nella nuova Direttiva, tende a rendere compatibile la normativa in materia con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e con il Protocollo di Kyoto. Lo scambio di quote di emissioni deve essere una componente di un pacchetto organico e coerente di politiche e di interventi concreti realizzati a livello di Stati membri e della Comunità che tenga conto, fra l’altro, di un livello di tassazione atto a promuovere la riduzione dei citati gas in modo economicamente efficiente. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2005, gli Stati membri della Comunità dovranno provvedere affinchè nessun impianto possa esercitare le attività elencate all’Allegato 1 della Proposta di direttiva se non è in possesso di un’autorizzazione a emettere gas ad effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove sia stato accertato che il gestore è in grado di controllare e notificare le emissioni. Per il triennio che inizia il 1° gennaio 2005 ciascuno Stato membro decide in merito alle quote globali di emissioni che assegnerà in tale periodo, sulla base di un Piano nazionale di assegnazione delle quote, e in merito all’ assegnazione al gestore di ciascun impianto. Tale decisione verrà assunta almeno tre mesi prima dell’ inizio del citato triennio, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni dei cittadini. Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva proposta entro il 31 dicembre 2003.

Fonte: Eur-Lex

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