Contributi erogati dal Ministero del Lavoro per studi e interventi in materia di salute e sicurezza: in G.U. il DM

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 Aprile 2007 il Decreto del Ministero del Lavoro del 22 dicembre 2006, che prevede importanti contribuzioni per studi e interventi nel settore salute e sicurezza sul lavoro

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 Aprile 2007 il Decreto del Ministero del Lavoro del 22 dicembre 2006, che individua le tematiche di studio e intervento da ammettere alla contribuzione prevista dall’articolo 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l’esercizio finanziario 2007.
L’art. 1 stabilsce che “Per l’esercizio finanziario 2007, i contributi di cui all’art. 197, lettera c), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, sono concessi per la realizzazione di studi e interventi nelle seguenti tematiche:
a) predisposizione di buone pratiche per la protezione della salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura;
b) individuazione di modelli economici di valutazione dell’impatto della organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda;
c) predisposizione di buone pratiche per la protezione della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di lavoro a progetto;
d) la tutela dei lavoratori dai rischi psico-sociali o ergonomici;
e) predisposizione di buone pratiche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nei siti di risanamento ambientale o nello smaltimento dell’amianto;
f) predisposizione e divulgazione di campagne informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori giovani;
g) predisposizione e divulgazione di campagne informative in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori neo-comunitari o extracomunitari;
h) predisposizione e divulgazione di campagne informative in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori dei cantieri edili.

2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all’80% del costo dello studio o intervento proposto, secondo le modalita’ di cui al successivo art. 7 del presente decreto.”

Quanto alle somme stanziate, all’articolo successivo si specifica che “Per le finalita’ di cui alle lettere a, b, c, d, ed e dell’art. 1 del presente decreto e’ destinata la somma di Euro 1.744.500,00.
2. Per le finalita’ di cui alle lettere f, g ed h dell art. 1 del presente decreto e’ destinata la somma di Euro 1.744.500,00.”

AG

Approfondimenti

Precedente

Prossimo