Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2010 è pubblicata la Legge 4 novembre 2010, n. 201 concernente la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18 della Convenzione stessa.

Al Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 544-bis, le parole da tre mesi a diciotto mesi “sono sostituite dalle seguenti: “da quattro mesi a due anni”;
b) all’articolo 544-ter, primo comma, le parole: “da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro”sono sostituite dalle seguenti: “da tre a diciotto mesi con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento(CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a u anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cuji all’articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

(LG-FF)

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