Al Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 544-bis, le parole da tre mesi a diciotto mesi sono sostituite dalle seguenti: da quattro mesi a due anni;
b) allarticolo 544-ter, primo comma, le parole: da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 eurosono sostituite dalle seguenti: da tre a diciotto mesi con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui allallegato I, parte A, del regolamento(CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per lidentificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a u anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
Le entrate derivanti dallapplicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cuji allarticolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.
(LG-FF)