Convenzione internazionale contro il doping nello sport.

A seguito della legge 26 novembre 2007, n. 230, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, il 27 febbraio 2008 è stato depositato lo strumento di ratifica della “Convenzione internazionale contro i doping nello sport”, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale dell’ UNESCO il 19 ottobre 2005. Ai sensi dell’ art.37, comma 2, la Convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2008.

Tra i punti più rilevanti della Convenzione sottolineamo che:
Gli Stati parte si impegnano:
-ad adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale, conformi i principi sanciti dal “Codice mondiale antidoping” (Codice) adottato dall’ Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003;
-ad incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale intesa a tutelare gli sportivi e l’ etica sportiva;
-a promuovere una cooperazione internazionale con le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta al doping sportivo.
Al fine di coordinare la lotta al doping dello sport a livello nazionale e internazionale, gli Stati si impegnano a rispettare i principi sanciti dal Codice, avendo comunque la possibilità di adottare ulteriori misure complementari.
Inoltre, gli Stati parte:
-garantiscono l’ applicazione della Convenzione, in particolare attraverso misure di coordinamento a livello nazionale. Essi possono fare riferimento ad organizzazioni antidoping, nonché alle autorità ed organizzazioni sportive;
-possono adottare eventualmente misure per limitare la disponibilità di sostanze e metodi vietati, al fine di ridurne l’ utilizzo da parte degli sportivi nello sport (tranne i casi di esenzione a fini terapeutici);
-incoraggiano i produttori e i distributori di integratori alimentari a stabilire buone pratiche per la commercializzazione e la distribuzione degli stessi integratori, in particolare fornendo informazioni sulla composizione analitica di tali prodotti e i certificati di qualità.

Per facilitare i controlli antidoping, gli Stati parte:
– incoraggiano l’ esecuzione di controlli antidoping conformi alle disposizioni del Codice, inclusi i controlli improvvisi e quelli fuori gara e i n gara;
– incoraggiano la stipula di accordi che autorizzano squadre di controllo antidoping accreditate di altri paesi a sottoporre i loro membri a controllo;
– si impegnano ad aiutare le organizzazioni sportive e quelle antidoping sottoposte alla loro giurisdizione ad accedere ad un laboratorio antidoping accreditato ai fini dell’ analisi dei campioni prelevati.

Quando all’ educazione e alla formazione gli Stati parte si adoperano a sostenere, ideare o attuare programmi, al fine di fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito agli effetti negativi del doping sui valori etici dello sport e alle conseguenze del doping sulla salute.

Infine, incoraggiando la ricerca antidpoping, gli Stati parte si assicurano che essa sia condotta conformemente alle pratiche deontologiche internazionalmente riconosciute; evitando che siano somministrate agli sportivi sostanze e metodi vietati, adottando opportune precauzioni affinché i risultati non siano utilizzati abusivamente n è servire per il doping.

(LG-FF)

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