Cooperazione amministrativa nel settore fiscale: Parere del Garante europeo.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 101/1 del 20 aprile 2010 è pubblicato il Parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il 2 febbraio 2009 la Commissione europea ha adottato un proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La proposta del Consiglio è intesa a sostituire la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, adottata il 19 dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette ed in particolare lo scambio di informazioni delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

Dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, le basi giuridiche della proposta sono gli articoli 113 e 115 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). Le decisioni su queste basi giuridiche vengono adottate secondo una procedura legislativa speciale che prevede la deliberà all’unanimità del Consiglio su una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo.

Diversamente da quanto prescritto dall’articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento(CE) n. 45/2001 il Garante europeo per la protezione dei dai dati (GEPD) non è stato consultato. Il presente parere si basa pertanto sull’articolo 41, paragrafo 2 del medesimo regolamento. Il GEPD raccomanda di includere nel preambolo della proposta un riferimento al presente parere.

Partendo da tali premesse, il GEPD ritiene che:
“Migliorare lo scambio di informazioni, che nella maggior parte dei casi comprendono (anche) dati relativi a persone fisiche, è uno dei principali obiettivi della proposta di direttiva. Il GEPD è consapevole di rafforzare l’efficacia cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel settore fiscale e comprende altresì i vantaggi e la necessità di condividere informazioni, ma desidera sottolineare che il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto delle norme UE sulla protezione dei dati.

Le situazioni che prevedono lo scambio transfrontaliero di dati personali all’interno dell’UE meritano un’attenzione speciale poiché comportano un aumento della scala del trattamento dei dati da cui derivano necessariamente rischi maggiori per i diritti e gli interessi delle persone fisiche coinvolte in quanto, in ogni caso, gli stessi dati personali vengono elaborati in più paesi. Ne consegue la necessità di impegnarsi maggiormente per assicurare il rispetto dei requisiti derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati. Tale situazione è inoltre fonte di incertezza giuridica per gli interessati: possono essere coinvolti attori di tutti gli altri Stati membri e risultare applicabili le legislazioni nazionali di questi paesi, che potrebbero essere leggermente diverse dalle normative di cui sono a conoscenza le persone interessate oppure trovare applicazione all’interno di un sistema giuridico con cui queste ultime non hanno dimestichezza. In un contesto transfrontaliero è necessario affrontare chiaramente la responsabilità dei vari attori, agevolando altresì la vigilanza delle autorità competenti e il controllo giudiziario in vari ambiti.

Nella introduzione al Parere, il GEPD si lamenta di essere venuto a conoscenza della proposta in esame solo recentemente, sottolineando che ciò può essere spiegato dal fatto che la sensibilizzazione ai requisiti in materia di protezione dei dati in ambito tributario si trova ancora nella fase iniziale.
Viene comunque rilevato che la proposta in esame è un chiaro esempio di una scarsa sensibilizzazione in materia di protezione dei dati; nel documento, infatti, la questione è stata quasi completamente ignorata. Di conseguenza, la proposta contiene alcuni elementi che non ottemperano ai requisiti applicabili in materia di protezione dei dati.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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