REACH – Regolamento sulle tariffe all’Agenzia UE per le sostanze chimiche

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 126/1 del 22 maggio 2010 è pubblicato il Regolamento (UE) N. 440/2010 del 21 maggio 2010 relativo alle tariffe da pagare all’Agenzia europea per le sostanze chi9miche in applicazione del regolamento(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’ etichettatura e all’ imballaggio delle sostanze e delle miscele (REACH).

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 126/1 del 22 maggio 2010 è pubblicato il Regolamento (UE) N. 440/2010 del 21 maggio 2010 relativo alle tariffe da pagare all’Agenzia europea per le sostanze chi9miche in applicazione del regolamento(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’ etichettatura e all’ imballaggio delle sostanze e delle miscele (REACH).

Nel prendere atto del trattato sul funzionamento dell’ Unione europea e visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (REACH), la Commissione europea, considerando che il fabbricante, l’ importatore o l’ utilizzazione a valle di una sostanza contenuta in una miscela può presentare all’ Agenzia europea delle sostanze chimiche una domanda di utilizzazione di una denominazione chimica alternativa. Qualunque domanda presentata in base all’ articolo 24, paragrafo 1, del sopra citato regolamento è accompagnata dal versamento di una tariffa.

I fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle possono presentare all’ Agenzia una proposta di armo nizzazione della classificazione e dell’ etichettatura di una sostanza, purchè non vi sia una voce corrispondente nella parte 3 dell’ allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tale classe di pericolo o differenziazione. Tale proposta deve essere accompagnata da una tariffa di cui all’articolo 37, paragrafo 3 di tale regolamento.

L’importo delle tariffe tiene conto del lavoro effettuato dall’Agenzia ed è fissato ad un livello tale da garantire che le entrate che ne derivano in combinazione con altre fonti di reddito dell’ Agenzia conformemente all’ articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio siano sufficienti a coprire il costo dei servizi forniti.

Le tariffe per le proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate devono essere riesaminate entro tre anni dall’ entrata in vigore del regolamento al fine di essere rivedute o rimosse se ritenuto necessario.
Il presente regolamento deve entrare in vigore quanto prima, dal momento che è possibile presentare all’ Agenzia domanda di utilizzazione di denominazioni chimiche alternative e proposte di armonizzazione della classificazione e dell’ etichettatura delle sostanze dal 20 gennaio 2009, data di entrata in vigore del regolamento REACH.

Entro il 1° gennaio 2013, la Commissione può rivedere il presente regolamento al fine di modificarlo, ove opportuno, tenendo conto in particolare dei costi dell’Agenzia.

(LG/Pa-Ro)

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