dichiara lillegittimità costituzionale dellart. 2, comma 414, della legge n. 244 del 20°07, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
La questione, come accennato in premessa alla sentenza della Corte Costituzionale, è stata sollevata nel corso di un contenzioso che ha coinvolto unalunna affetta da gravi patologie per la quale la scuola aveva assegnato un docente solo per 12 ore settimanali. La materia è stata interessata dalla finanzia per il 2008, articolo 2, i cui commi 413 e b414 rispettivamente fissano un limite al numero degli insegnanti di sostegno e aboliscono la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato tali insegnanti, in deroga al rapporto docenti e alunni indicato dalla legge in presenz di disabilità particolarmente gravi.
La Consulta h confermato i dubbi di legittimità sulle citate disposizioni, partendo da un dato di fatto: vi sono forme diverse di disabilità (alcune lievi e altri gravi) e per ognuna di esse è necessario rimuovere gli ostacoli al diritto allo studio. In proposito sulla base dellarticolo 38 della Costituzione e della legge 104/1992 il disabile ha il diritto alleducazione e allistruzione a partire dalla scuola materna fino alluniversità, partecipando al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati. Pertanto, spiega la Sentenza, il diritto allistruzione si configura come un diritto fondamentale del disabile.
(LG-FF)