Corte Costituzionale: considerato illegittimo il tetto fissato per gli insegnanti di sostegno.

La Corte Costituzionale con la Sentenza 26 febbraio 2010, n. 80 ha ritenuto illegittimo fissare un limite massimo al numero dei posti degli di sostegno per i disabili.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008), promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nel procedimento vertente tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed altri e A.F. e C.G. in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore A.J.R., con ordinanza del 26 marzo 2009, iscritta al n. 230 del registro delle ordinanze 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2009, udito nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa ujn limite massimo dei posti di degli insegnanti di sostegno;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 20°07, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

La questione, come accennato in premessa alla sentenza della Corte Costituzionale, è stata sollevata nel corso di un contenzioso che ha coinvolto un’alunna affetta da gravi patologie per la quale la scuola aveva assegnato un docente solo per 12 ore settimanali. La materia è stata interessata dalla finanzia per il 2008, articolo 2, i cui commi 413 e b414 rispettivamente fissano un limite al numero degli insegnanti di sostegno e aboliscono la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato tali insegnanti, in deroga al rapporto docenti e alunni indicato dalla legge in presenz di disabilità particolarmente gravi.

La Consulta h confermato i dubbi di legittimità sulle citate disposizioni, partendo da un dato di fatto: vi sono forme diverse di disabilità (alcune lievi e altri gravi) e per ognuna di esse è necessario rimuovere gli ostacoli al diritto allo studio. In proposito sulla base dell’articolo 38 della Costituzione e della legge 104/1992 il disabile ha il diritto all’educazione e all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università, partecipando al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati. Pertanto, spiega la Sentenza, il diritto all’istruzione si configura come un diritto fondamentale del disabile.

(LG-FF)

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