Corte Costituzionale: solo o Stato può decidere sulla portata del condono edilizio.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 290 del 2009 ha deciso che una legge regionale che “abbia per effetto di ampliare i limiti applicativi della sanatoria eccede la competenza concorrente della Regione in tema di governo del territorio “, perché solo lo stato può decidere la portata del condono edilizio.

E’ stata quindi considerata illegittima parte dell’articolo 1 della Legge regionale delle Marche n. 11 del 27 maggio 2008 (Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2004, “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi”.

La Sentenza, del 2 novembre scorso, è stata depositata in Cancelleria il 6 novembre 2009. A sollevare questione di illegittimità era stata, nell’agosto 2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Secondo l’Avvocatura dello Stato la legge delle Marche avrebbe avuto l’effetto di rendere inapplicabili nel territorio della regione l’insieme dei divieti previsti dal decreto legge n. 269 del 2003 sul condono (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) con riguardo ai vincoli di inedificabilità diversi da quelli assoluti, “compromettendo il livello di tutela delle aree di tutela delle aree vincolate approntato dal legislatore nazionale”.

La Corte ha riconosciuto in parte le censure prospettate dal Governo, ribadendo che “è pacifico che la normativa statale imponga l’osservanza di vincoli di carattere relativo, cui il legislatore regionale non può apportare alcuna deroga”. Mentre l disposizione delle Regione Marche “ha l’effetto inequivocabile di vanificare siffatti limiti, ed incorrere per tale ragione nel denunciato vizio di legittimità costituzionale”, violando “i principi fondamentali in materia di governo del territorio” sanciti dal terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione sulla diversa potestà legislativa di Stato e Regioni”.

(LG-FF)

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