Corte di Cassazione: in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro la responsabilita’ dell’appaltatore non esclude quella del committente

La Suprema Corte nella Sentenza n. 12228 del 24 marzo 2015 ha riaffermato che “qualora il lavoratore presti la propria attivita’ in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente e’ esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine.”

La Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 12228 del 24 marzo 2015 ha ricordato che “in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ex articolo 6, come modificato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999 n. 528.
Peraltro, il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 cit., comma 3 prevede che incombe sul datore di lavoro committente promuovere la cooperazione e il coordinamento e che tale obbligo debba ritenersi escluso soltanto nel caso previsto dall’articolo 7 ricordato, comma 3, u.p. (che esclude l’obbligo per il datore di lavoro committente per i “rischi specifici delle attivita’ delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”).
L’esclusione, dunque, e’ prevista non per le generiche precauzioni, da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale, normalmente assente in chi opera in settori diversi nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine.
Evidentemente, come piu’ volte sottolineato da questa Corte di legittimita’ in casi analoghi, non puo’ considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessita’ di impedire cadute da parte di chi operi in altezza essendo, questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze (cfr, ex plurimis, sez. 4, n. 12348 del 29.1.2008, rv. 239252).
E’ stato piu’ volte affermato che il committente in tali casi e’ titolare di una autonoma posizione di garanzia e puo’ essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. E, ancora nello specifico del rischio-caduta, e’ stato recentemente ribadito – e va qui riaffermato- che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attivita’ in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente e’ esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine.”

La Suprema Corte ha ricordato inoltre che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l’obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica con informazione reciproca, previsto specificamente dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, comma 2, non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell’appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che e’ in grado di accorgersi senza particolari indagini, come nel caso in esame, dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egli delle conseguenze dell’infortunio eventualmente determinatosi.
La sentenza impugnata, dunque, opera un buon governo dei principi piu’ volte affermati da questa Corte nel senso che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilita’ dell’appaltatore non esclude quella del committente, che e’ corresponsabile qualora l’evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa (sez. 4, n. 37840 del 1.7.2009, Vecchi ed altro, rv. 245275).”

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