CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE: Diritto alle ferie annuali retribuite – retribuzione base e provvigione in funzione del fatturato realizzato

Sentenza 22 maggio 2014, n. C-539/12 della CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE

La sentenza del 22 maggio 2014, n. C-539/12 della Corte di Giustizia CE-UE trae origine dalla vicenda di un dipendente di una società anglosassone con mansioni di consulente interno per le vendite di energia, il cui compito consiste nella vendita a clienti professionali di prodotti energetici della società.
La sua retribuzione è composta da uno stipendio di base e da una provvigione in funzione del fatturato realizzato.
La suddetta provvigione, erogata su base mensile, è variabile, in quanto calcolata con riferimento alle vendite realizzate e, quindi, non in relazione al tempo di lavoro investito; essa, di norma, viene pagata non alla data in cui il lavoro che la genera è effettuato, bensì diverse settimane o mesi dopo la conclusione del contratto di vendita.
Durante il periodo di ferie annuali il lavoratore in oggetto, non potendo generare alcuna provvigione, ha avuto ripercussioni sfavorevoli sullo stipendio percepito nei mesi successivi alle ferie annuali e, per tali motivi, ha proposto un ricorso vertente sulla gratifica per ferie dinanzi all’Employment Tribunal di Leicester, che, a sua volta, ha effettuato rinvio alla Corte di Giustizia.
La Corte ha dichiarato che:
1) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall’altra, di una provvigione il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base.
2) I metodi di calcolo della provvigione cui un lavoratore, come il ricorrente nel procedimento principale, ha diritto a titolo delle sue ferie annuali devono essere valutati dal giudice nazionale, sulla base delle regole e dei criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88.

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