Il livello di esposizione giornaliera al rumore superiore agli 85 dB(A) va misurato senza tenere conto dei DPI. Anzi il datore di lavoro ha lobbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dei DPI.
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dellarticolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 giugno 2007, 2007/30/CE, devessere interpretata nel senso che un datore di lavoro nella cui impresa il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore è superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto degli effetti dellutilizzo di dispositivi individuali di protezione delludito, non adempie agli obblighi derivanti da tale direttiva mettendo semplicemente a disposizione dei lavoratori siffatti dispositivi di protezione delludito che consentono di ridurre lesposizione giornaliera al rumore al di sotto degli 80 dB(A), poiché tale datore di lavoro ha lobbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto delleffetto dellutilizzo dei dispositivi individuali di protezione delludito.
La direttiva 2003/10, come modificata dalla direttiva 2007/30, devessere interpretata nel senso che non impone a un datore di lavoro per il solo fatto di non avere applicato un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre il livello di esposizione giornaliera al rumore di versare unindennità salariale ai lavoratori che siano esposti a un livello di rumore superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto delleffetto dellutilizzo dei dispositivi individuali di protezione delludito.
Tuttavia, il diritto nazionale deve prevedere adeguati meccanismi atti a garantire che un lavoratore esposto a un livello di rumore superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto delleffetto dellutilizzo di dispositivi individuali di protezione delludito, possa pretendere il rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi preventivi previsti allart. 5, n. 2, di tale direttiva.
(Pa-Ro)