Per la costituzione di un rapporto di pubblico impiego, è necessaria la presenza di determinati requisiti: i c.d. indici rivelatori
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 1° dicembre 2006, n. 7085, ha stabilito che, in tema di costituzione di rapporto di pubblico impiego, nessun valore di indice della volontà di un Comune in tal senso può essere attribuito alla continuità nelle assunzioni per più anni lavorativi di prestatori d’opera, qualora mancando una pianta organica del personale da adibire a tali servizi, tali prestatori non abbiano ricoperto stabili insufficienze di organico ma abbiano sopperito a carenze che sono rimaste occasionali anche se durate per un notevole arco di tempo.
Nella sentenza si legge che “invero, la giurisprudenza della Sezione ha da tempo stabilito l’inessenzialità dell’atto formale di nomina per l’effettiva costituzione di un rapporto di pubblico impiego. Ha però affermato la necessità di determinati requisiti (i c.d. indici rivelatori) e del comportamento tenuto dalla p.a. datrice di lavoro, in base al quale appaia inequivocamente la volontà di quest’ultima di porre in essere un rapporto di tale natura (Cons. Stato, V, 18 gennaio 1996, n. 51). L’esistenza di siffatti indici [nella fattispecie, n.d.r.] non è rilevabile dalla documentazione in atti, dalla quale si rinviene che le prestazioni effettuate avvenivano sempre in esecuzione di contratti d’opera stipulati annualmente e per periodi a volte non coincidenti con l’intero anno scolastico con il comune per sopperire ad esigenze temporanee nella conduzione degli istituti scolastici.”
Nella sentenza si legge che “invero, la giurisprudenza della Sezione ha da tempo stabilito l’inessenzialità dell’atto formale di nomina per l’effettiva costituzione di un rapporto di pubblico impiego. Ha però affermato la necessità di determinati requisiti (i c.d. indici rivelatori) e del comportamento tenuto dalla p.a. datrice di lavoro, in base al quale appaia inequivocamente la volontà di quest’ultima di porre in essere un rapporto di tale natura (Cons. Stato, V, 18 gennaio 1996, n. 51). L’esistenza di siffatti indici [nella fattispecie, n.d.r.] non è rilevabile dalla documentazione in atti, dalla quale si rinviene che le prestazioni effettuate avvenivano sempre in esecuzione di contratti d’opera stipulati annualmente e per periodi a volte non coincidenti con l’intero anno scolastico con il comune per sopperire ad esigenze temporanee nella conduzione degli istituti scolastici.”
AG
Fonte: Consiglio di Stato
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