Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003 il Decreto 13 marzo 2003 del Ministero dell’ ambiente e tutela del territorio.

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003,n. 36, recante norme relative alle discariche di rifiuti che dà attuazione alla direttiva 99/31/CE, il Ministero dell’ ambiente e tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive ed il Ministero della salute, sentito il Ministero degli affari regionali, ha emanato il Decreto 13 marzo 2003 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003 – sui ” Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, così come definite all’ art. 4 del citato decreto legislativo. Il decreto interministeriale prevede una serie di adempimenti informativi, di controllo e di conservazione dei dati, che produttori e gestori di discariche dovranno osservare scrupolosamente, come la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza; la conservazione da parte del gestore della discarica per almeno 5 anni dei dati richiesti; la verifica di conformità da part5e del gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione ad ogni variazione del processo di produzione del rifiuto e comunque almeno una volta l’ anno; sottoporre a specifiche analisi i rifiuti non generati regolarmente, o quando si sospetti una contaminazione. Per quanto riguarda gli impianti in discarica di rifiuti inerti, è vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che: a) contengono o sono contaminati da sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura e di imballaggio di sostanze e preparati pericolosi; b) rifiuti che contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999; c) rifiuti che contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg; d) rifiuti che contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella del presente decreto i concentrazione superiori a 0,0001 mg/kg; e) rifiuti che contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle previste dalla tebella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale. Come indicato nella Tabella 1 allegata al decreto i parametri di accesso alle discariche per i rifiuti inerti sono calcolati in base all’ eluato. Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo, non possono essere ammessi rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito, come reagenti con l’ acqua o con la roccia ospitante, biodegradabili, dall’ odore pungente, che generano miscele di gas-aria esplosive, autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea.L’ amianto potrà essere ammesso in discarica, purchè non superi il 30% dei rifiuti, e dovrà essere collocato in apposite celle e senza frantumazione del materiale.

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