Obbligo di ripristino ambientale a carico del trasgressore

La Decisione del Consiglio di Stato, sezione sesta, del 20 gennaio 2003, n. 168.

In seguito ad un ricorso in appello del 1995, con Decisione del Consiglio di Stato, sezione sesta, del 20 gennaio 2003,n. 168, è stato consolidato il principio secondo il quale l’ obbligo di ripristino dei luoghi e e dello smaltimento dei rifiuti è a carico di colui che contravviene a quanto già confermato anche dall’ art. 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ( c.d. decreto Ronchi), il quale, prevedendo ” il divieto di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti “, obbliga colui che vi contravviene di procedere allo smaltimento di essi ed al ripristino dei luoghi, con la responsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali di godimento ai quali tale violazione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa”. Il caso in questione si riferisce ad una vertenza sorta tra la concessionaria dei canali per l’ irrigazione delle pianure del vercellese e del veronese e il Comune di Santhià.Poiché il sindaco del comune piemontese, in seguito ad una relazione della ASL che riferiva della presenza di rifiuti sulla superficie delle acque di un canale, aveva ordinato alla concessionaria di provvedere alla rimozione dei rifiuti e al successivo smaltimento, la concessionaria stessa- non essendo proprietaria del canale- si rivolgeva al TAR del Piemonte che respingeva l’ impugnazione ritenendo che l’ obbligo di manutenzione non poteva gravare sul Comune di Santhià. Per la riforma della sentenza del TAR Piemonte, i contendenti si sono rivolti al Consiglio di Stato che ha adottato la Decisione che riportiamo nel link.

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