L’ Ordinanza del P.C.M. 20 marzo 2003, pubblicata nel S.O. n. 72 della Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’ 8 maggio 2003.
Nel Supplemento ordinario n. 71 della Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’ 8 maggio 2003 è pubblicata l’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 riguardante i ” Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche”. L’ ordinanza si richiama, in particolare all’ art. 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente le funzioni attribuite allo Stato in materia ed alle norme tecniche e le funzioni attribuite alle Regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, come dall’ art. 94, comma 2, lettera a) del citato decreto legislativo.Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano già stati approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti, così come per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso.In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti.I documenti di cui agli allegati 1,2,3 e 4 potranno essere oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della loro sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico nei centri storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate. E’ fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla I categoria per quelle situate in zona 1, alla II categoria per quelle in zona 2 ed alla III categoria per quelle in zona 3, non è prescritta l’ esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma. La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministreazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all’ art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all’ art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’ Ordinanza è accompagnata da vari documenti esplicativi, tra cui la Normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e connessa classificazione sismica del territorio nazionale”, elaborato da un Gruppo di lavoro, costituito con decreto del 4 dicembre 2002 che riportiamo nel link.
Approfondimenti