1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
“ Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissate nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro“.
(LG/Red)