D.L. 145/2013: Agevolazioni per riutilizzo siti inquinati da bonificare

Pubblicato sulla G.U. 23.12.2013

Agevolazioni per il riutilizzo di siti inquinati da bonificare

Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 (cosiddetto “destinazione Italia“)

E’ entrato in vigore il 24.12.2013, pubblicato sulla G.U. del 23/12/2013

Dovrà assere convertito entro 60 giorni

Per promuovere il riutilizzo produttivo dei siti inquinati di interesse nazionale da bonificare, individuati dal Ministero dell’ambiente, suscitando investimenti superiori a 1,3 miliardi di euro, si introducono facilitazioni procedurali e benefici fiscali per i soggetti che partecipano al relativo accordo di programma, che sono tenuti indenni dalle responsabilità per l’inquinamento fermo restando il rispetto del principio “chi inquina paga”, mantenendo quindi tutte le responsabilità di chi ha inquinato in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ristoro dei danni.

Art. 4 del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013

Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di
interesse nazionale e misure particolari per l’area di crisi
complessa del porto di Trieste

1. L’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 252-bis.

Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la
riconversione industriale

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la regione
territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche’ con il
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo per gli
aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli
di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare
accordi di programma con uno o piu’ proprietari di aree contaminate o
altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in
sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo
economico produttivo in siti di interesse nazionale individuati entro
il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al
fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di
sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici
ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle
misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive
modificazioni.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il
coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita’, il
finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per
l’attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

a) l’individuazione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione
validati dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente;
b) l’individuazione degli interventi di riconversione industriale
e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e ricerche
appositamente condotti da universita’ ed enti di ricerca
specializzati;
c) il piano economico finanziario dell’investimento e la durata
del relativo programma;
d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;

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