Azzerati da una “Rettifica”: i 17 decreti attuativi. Inoltre giudizio della Corte Costituzionale
Vita sempre più dura per il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, voluto dal Governo Berlusconi contro il parere di Regioni, Associazioni ambientali e scientifiche.
Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno ha approvato, su proposta del Ministro On. Pecoraro Scanio “uno schema di D.Lgs. con cui il Governo si impegna a emanare entro il 31 gennaio 2007 norme correttive in materia di rifiuti e servizi idrici”.
Inoltre il Decreto “Milleproroghe posticipa al 31 gennaio 2007 l’entrerà in vigore della 2.a parte del D.Lgs. 152/06 (VAS, la VIA e IPPC). . Il Decreto-legge Milleproroghe, già approvato dal Senato ed ora alla Camera recita:
Art. 1-septies. – (Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 1. Allarticolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: “centoventi giorni” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “il 31 gennaio 2007”.
Ciò significa cle la seconda parte del D.Lgs. 152/06 relativa a procedure per la VAS, la VIA e IPPC entrerà in vigore solo dal 31 gennaio 2007
Ci sarà, quindi, tutto il tempo per modificare le parti del D.Lgs. 152/06 NON adeguate.
AGGIORNAMENTO AL 26/06/2006.
La G.U. n. 146 del 26 giugno 2006 pubblica il “COMUNICATO:
“Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante: «Norme in materia ambientale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006».
Ecco Il comunicato del Ministero dell’Ambiente:
Si avvisa che i decreti ministeriali ed interministeriali di
seguito elencati nell’unito allegato, non essendo stati a suo tempo
inviati per essere sottoposti al preventivo e necessario controllo
della Corte dei conti ai sensi dell’art. 3, primo comma, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, non sono stati registrati dal predetto organo
e, pertanto, non possono considerarsi giuridicamente produttivi di
effetti
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Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna,
LA CORTE COSTITUZIONALE
omissisi
Considerato che la Corte viene richiesta in questa fase, ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall’art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di valutare esclusivamente la possibilità di disporre d’ufficio la sospensione dell’esecuzione delle norme impugnate;
che la ricorrente, nel sollecitare l’esercizio del potere di sospensione delle norme impugnate, ha tuttavia prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre questa Corte ad eventualmente adottare, d’ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953;
Visto l’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
impregiudicata ogni decisione anche in ordine all’ammissibilità dell’intervento del WWF ;
dichiara non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) proposta dalla Regione Emilia-Romagna nel giudizio promosso con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
(RMP)