D.Lgs. 214/05: Misure contro la diffusione di organismi nocivi ai vegetali

In G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005 (S.O.n. 169) il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214 che recepsce la direttiva 2002/89/CE: misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

Con il Decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 214 – pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 169 della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005 è stata recepita la direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’ introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. La direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2002/29/CE, recepita con il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concerne le misure di protezione contro l’ introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
Definite le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e i prodotti vegetali importati nell’ Unione Europea, il provvedimento prevede, fra l’ altro, in particolare:
– l’ istituzione della tariffa fitosanitaria per armonizzare in campo comunitario la riscossione da tutti i paesi membri, anche per avere le risorse finanziarie per migliorare i controlli;
– la previsione di procedure per il riconoscimento dell’ equivalenza delle misure fitosanitarie adottate dagli altri Stati membri, nonché le loro condizioni.
– l’attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV) ed il relativo modello di “certificato fitosanitario” e “certificato fitosanitario di riesportazione” o i loro equivalenti elettronici. L’art. 3 del decreto legislativo riguarda il legname, ovvero quel legname che ha conservato , completamente o parzialmente, la superficie rotonda, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno. Fatte salve le disposizioni relative all’allegato V il legname, a prescindere dai fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al comma 1, è disciplinato dal provvedimento anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.
(LG)

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