D.Lgs. 247 sui macchinisti alla guida di locomotori e treni

E’ in vigore dal 21.1.2011 il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 247
Attua la direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita’.
E’ pubblicato sulla GU n. 16 del 21-1-2011 – Suppl. Ordinario n.15

E’ in vigore dal 21.1.2011 il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 247

Attua la direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita’.

E’ pubblicato sulla GU n. 16 del 21-1-2011 – Suppl. Ordinario n.15

—————–

Art. 1 – Finalita’

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le procedure per
la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei
locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale. A tale
scopo il presente decreto stabilisce i compiti svolti, a legislazione
vigente, dalle amministrazioni nazionali competenti, ai macchinisti e
agli altri soggetti operanti nel settore, con particolare riferimento
alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture ed ai
centri di formazione.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo
degli stessi apportate a livello comunitario e’ data attuazione con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi
dell’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai macchinisti delle imprese
ferroviarie operanti in Italia e dei gestori delle infrastrutture
ferroviarie, addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel
sistema ferroviario nazionale.
2. Sono esclusi dalle misure previste dal presente decreto i
macchinisti operanti esclusivamente su:
a) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su
rotaia;
b) reti che sono funzionalmente isolate dal resto del sistema
ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri e merci locali,
urbani o suburbani;
c) infrastrutture ferroviarie private utilizzate esclusivamente dai
proprietari delle stesse per le loro operazioni di trasporto di
merci;
d) sezioni di binario che sono chiuse al traffico normale a fini di
manutenzione, rinnovo o ammodernamento del sistema ferroviario.

Vai al testo completo al link.

(Red)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo