Sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2011 è pubblicato il Decreto Legislativo 23 dicembre 2010, n. 245 recante Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per lapplicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE.
Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allallegato I, Parte A, è aggiunto il seguente punto: 5. alloccorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, lapparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o luso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dellapparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.
b) Dopo lAllegato I, sono aggiunti i seguenti:
Allegato II
Strumentazione standard da fornire alle unità di controllo.
Le unità di controllo incaricate dei compiti di cui allAllegato I, dispongono della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dallunità di bordo e dalla carte del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per lanalisi a una banca dati centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafgo;
3) apparecchiatura specifica danalisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dellispezione del loro apparecchio di controllo.
a) allallegato I, Parte A, è aggiunto il seguente punto: 5. alloccorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, lapparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o luso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dellapparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.
b) Dopo lAllegato I, sono aggiunti i seguenti:
Allegato II
Strumentazione standard da fornire alle unità di controllo.
Le unità di controllo incaricate dei compiti di cui allAllegato I, dispongono della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dallunità di bordo e dalla carte del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per lanalisi a una banca dati centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafgo;
3) apparecchiatura specifica danalisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dellispezione del loro apparecchio di controllo.
Allegato III
Infrazioni
Conformemente allarticolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma comune di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 e al regolamento (CEE) n. 3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro gravità.
Il provvedimento entra in vigore il 4 febbraio 2011.
(LG-FF)
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