Con la decisione n. 29543 del 7 maggio 2009 – depositata il 17 luglio 2009 –
la Suprema Corte, Sez. III Penale, si è pronunciata, per la prima volta dallentrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla questione inerente lindividuazione del datore di lavoro a fini prevenzionistici nelle Aziende Unità Sanitarie Locali
la Suprema Corte, Sez. III Penale, si è pronunciata, per la prima volta dallentrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla questione inerente lindividuazione del datore di lavoro a fini prevenzionistici nelle Aziende Unità Sanitarie Locali
Con la decisione in esame la Suprema Corte si pronuncia, per la prima volta dallentrata in vigore del nuovo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla questione inerente lindividuazione del datore di lavoro a fini prevenzionistici nelle Aziende Unità Sanitarie Locali, affermando che lobbligo di osservanza delle norme di prevenzione e sicurezza che rientrano nella più ampia nozione di gestione dellente grava, in assenza di delega, sul direttore generale, in quanto soggetto collocato al vertice amministrativo e gestionale; detti obblighi di prevenzione, prosegue la Corte, possono tuttavia gravare su un funzionario non avente qualifica dirigenziale, qualora lo stesso – a norma dellart. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008 sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dallorgano di vertice dellamministrazione tenendo conto dellubicazione e dellambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta lattività, e sia altresì dotato di poteri decisionali e di spesa.
AG
Fonte: Corte di Cassazione