Lart. 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica che non osservino i relativi obblighi contenuti nei regolamenti o decisioni della BCE.
Le sanzioni sono calcolate secondo una procedura a due fasi. Innanzitutto è calcolato un ammontare base che riflette gli elementi quantitativi. Si tengono poi in considerazione le circostanze del caso di cui allarticolo 2, paragrafo 3, del regolamento 3, del regolamento (CE) n. 2532/98, che possono parzialmente incidere sullammontare reale della sanzione.
La presente decisione è entrata in vigore il 1° settembre 2010. Essa viene applicata a partire dal periodo di riferimento di dicembre 2010 per gli obblighi di segnalazione mensili e annuali e a partire dal quarto trimestre del 2010 per gli obblighi di segnalazione trimestrali.
(LG-FF)