Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 219/47 del 24.8.2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 23 dicembre 2005 che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentito per gli usi critici nellUE tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di oxono.
In base al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, è stata adottata la Decisione della Commissione del 23 agosto 2005 stabilendo che – considerando che il bromuro di metile deve essere qualificato critico solo quando il richiedente stabilisce che la mancata disponibilità di tale sostanza per uso specifico potrebbe produrre una significativa distorsione del mercato e che non esistono alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico; né sostanze sostitutive a disposizione degli utilizzatori che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario e idonee alle coltivazioni e alle circostanze designate tra il 1° gennaio 2005 e il 31 sicembre 2005 il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna,la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono autorizzati ad utilizzare in totale 2.777.333 kg di bromuro di metile per usi critici e negli specifici quantitativi e categorie duso di cui agli allegati da I e X. Ad esempio, per quanto riguarda lItalia (allegato V) il quantitativo totale ammesso di 1.453.780 kg è destinato alle categorie di usi critici relative alla coltivazione di pomodori(protetti), fiori recisi (protetti), fragole (protette), meloni (protetti), peperoni (protetti), melanzane (protette), stoloni di fragole, mulini e imprese agroalimentari e oggetti di musei.
Fonte: Eur-Lex
Approfondimenti