Decisioni comunitarie sull’ importazione di taluni prodotti chimici

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 147/1 del 10 giugno 2005 è pubblicata la Decisione 2005-416-CE della Commissione del 19 maggio 2005 che adotta decisioni comunitarie sull’ importazione di taluni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/508/CE.

Il Regolamento(CE)n.304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’ importazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi, stabilisce , fra l’ altro, che la Commissione decida a nome della Comunità se autorizzare o vietare l’ importazione nella Comunità stessa di ciascun prodotto chimico cui si applica la procedura di previo assenso informato (PIC).L’ applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi nel commercio internazionale è stata approvata dalla Comunità con Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002.
Essendo la Commissione tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC le decisioni concernenti i prodotti chimici, è stata adottata la Decisione della Commissione 2005/416/CE che modifica le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/506/CE dovendo tenere anche conto dell’ allargamento della Comunità del 1° maggio 2004 e dell’ evoluzione della normativa comunitaria dopo l’ adozione della citate decisioni.
La modifica delle precedenti decisioni riguardano in particolare l’ importazione dei seguenti prodotti chimici: aldrin, clordano,clordimeform, DDT, dieldrin, disoseb e i relativi sali ed esteri, EDB (1,2-domocloroetano), ossido di etilene, fluoroacetammide, HCH (isomeri misti ), eptadoro,esaclorobenzene, blindano, metamidofos, pentaclorofenolo e i relativi sali ed esteri, bifenili policlorurati (PCB), terfenili policlorurati ( PCT) e toxafene. L’ esaclorobenzene, il pentaclorofenolo e i relativi sali ed esteri, che sono stati inseriti nella procedura PIC come pesticidi il metamidofos e alcuni formulati i quali figurano nella procedura PIC come fomulati pesticidi altamente pericolosi e che sono oggetto di alcune risposte sulla importazioni di cui alla decisione 2000/657/CE della Commissione del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE)n. 2455/92 del Consiglio decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi. Per alcuni prodotti chimici, le relative decisioni sono state pubblicate per la prima volta nella circolare PIC V, sono sostituite dalle decisioni di importazioni delle formulari nazionali per la risposta dei paesi importatori, definiti formulati di risposta sulle importazioni, di cui all’ allegato 1 della decisione ora adottata.

Fonte: Eur-Lex

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