Entra in vigore il 30 luglio 2011.
Il provvedimento indica anche le norme tecniche internazionali che debbono essere rispettate durante lutilizzo dei suddetti apparecchi.
Comprende disposizioni per l’utilizzo in sicurezza di moltissimi dispositivi e apparecchi utilizzati nei centri estetici, tra cui:
– Lampade abbronzanti, vaporizzatori, depilatori,
– Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
– Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti
– Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
– Apparecchio per laspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti
– Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa
– Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione
– Rulli elettrici e manuali
– Vibratori elettrici oscillanti
– Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti
– Solarium per labbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
– Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa
– Scaldacera per ceretta
– Attrezzi per ginnastica estetica
– Attrezzature per manicure e pedicure
– Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva
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(LP)